DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 105/2026 - PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE - SCADENZE E PROCEDURA
Verbale n. 9/2026 - Punto C.1 O.d.G. Esito Approvata all'unanimità
Il Consiglio Direttivo,
- visti gli articoli 4 DLCPS 233/46 ed 11 DPR 221/50, che prevedono l’obbligo di pagamento della tassa di iscrizione deliberata dal Consiglio e disciplinano le modalità di cancellazione degli iscritti morosi;
- considerato che la delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell’Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l’obbligo di pagamento a carico dell’iscritto all'Ordine;
- considerato che la Tassa è annuale ed è dovuta per anno solare, che qualunque sia, nel corso dell’anno, la data dell’iscrizione essa è dovuta per l’intero anno, e l’obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna;
- considerato che l’ordinamento professionale attribuisce all'Ordine una facoltà impositiva della tassa di iscrizione, ed è quindi possibile individuare termini ben definiti per il suo pagamento e le scadenze di pagamento;
DELIBERA
- che, come approvato all'Assemblea degli Iscritti del 10 dicembre 2025, il contributo annuale di iscrizione all'Ordine TSRM - PSTRP Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara per l’anno 2026 da corrispondere da parte degli iscritti all'Albo ed agli ESE ammonta ad € 93,60;
- che la scadenza per il pagamento della quota ordinaria di iscrizione per l’anno 2026 è fissata al 31 agosto 2026;
- che a decorrere dal 1° settembre 2026 l’importo dell’avviso di pagamento PagoPA relativo alla quota annuale sarà incrementato di una mora di € 50,00;
- che, a decorrere dal 1° settembre 2026, qualora permanga il mancato pagamento dell’importo annuale, l’Ordine avvierà il procedimento di cancellazione mediante una prima convocazione dell’iscritto nel mese di ottobre 2026, da trasmettere tramite PEC o, in assenza di un indirizzo PEC valido, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di mancata risposta e mancata comparizione, seguiranno una seconda e una terza convocazione, rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre 2026, in modo da assicurare tre convocazioni in tre mesi consecutivi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. C.P.S. n. 233/1946;
- che la cancellazione per morosità, a fronte del punto precedente, verrà effettuata entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
- che l’integrale pagamento della quota annuale e della mora effettuato prima dell’adozione del provvedimento di cancellazione comporterà l’archiviazione del procedimento; qualora permanga la morosità al mancato esito della terza convocazione, il Consiglio direttivo delibererà contestualmente la cancellazione dall’Albo o dall’Elenco speciale ad esaurimento, ai sensi del sopracitato procedimento di cui ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. C.P.S. n. 233/1946



