Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO DEI TERAPISTI OCCUPAZIONALI

A.I.T.O. - Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali ( 2017 )

Premessa

Tutti i gruppi professionali stabiliscono norme deontologiche, a seconda dell’attività dei loro associati, sulla base dei valori etici che sono fondamento dell’essere della professione nei confronti degli utenti. L’etica professionale intesa come tutela e rispetto dei diritti dei Cittadini ha raccolto il nome più espressivo di deontologia. Il Codice di Deontologia dei Terapisti Occupazionali è un insieme di regole di autodisciplina predeterminate dalla Professione, vincolanti per gli iscritti nel Registro A.I.T.O. che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale. Il comportamento etico è un processo psicodinamico che coinvolge la formazione personale, i valori, la cultura e le leggi; richiede comprensione e educazione ai principi deontologici, che portano ad una intima convinzione di rispetto dei diritti umani e ad un alto concetto dei propri doveri, così da svolgerli con competenza, impegno e correttezza morale e intellettuale. Il presente Codice Deontologico è la guida del Terapista Occupazionale per lo sviluppo dell’identità professionale e per l’assunzione di comportamenti professionali eticamente responsabili. È uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dal Terapista Occupazionale.

Il Terapista Occupazionale è l’operatore sanitario che, in possesso del titolo abilitante all’esercizio della Professione, conseguito nelle forme e con le procedure previste dalle norme legislative e regolamentari, opera nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattia e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali rappresentative, ludiche, della vita quotidiana (D.M. 136/97). Le attività non sono mai proposte a caso, ma selezionate e graduate attentamente secondo i bisogni e desideri della persona. Inoltre vengono tenute in considerazione componenti come l’età, il contesto sociale e la malattia dell’individuo. La Terapia Occupazionale si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa. Tramite l’osservazione e l’analisi della performance occupazionale della persona, il Terapista Occupazionale valuta ed elabora il programma riabilitativo del paziente per favorirne la partecipazione nella vita quotidiana, intervenendo anche sugli ambienti di vita, come il proprio domicilio, la scuola o il posto di lavoro.

I Terapisti Occupazionali impegnati a promuovere l’abilità dell’uomo ad autogestirsi nel suo ambiente di vita e di lavoro, svolgono una funzione peculiare, in diretto rapporto con la persona e la sua famiglia. La Terapia Occupazionale consiste nel prendere in carico la persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità. Il recupero, visto dalla Terapia Occupazionale, non si limita solo alle funzioni compromesse, ma vuole coinvolgere tutti gli aspetti di una persona: il corpo, la mente e la relazione. Il Terapista Occupazionale, con la propria partecipazione nell’A.I.T.O., manifesta l’appartenenza alla categoria professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno a rispettarli. Il Codice di Deontologia del Terapista Occupazionale contiene principi e regole che i Terapisti Occupazionali iscritti all’A.I.T.O. devono osservare nell’esercizio della professione. Il comportamento del Terapista Occupazionale, anche al di fuori dell’esercizio della Professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il Terapista Occupazionale è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. L’inosservanza degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della Professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal Codice Civile e dallo Statuto dell’A.I.T.O. Le sanzioni, adottate nella forma e con le procedure previste dalla legge e dallo Statuto dell’A.I.T.O., devono essere adeguate alla gravità degli atti.

Vuoto - tab da non toccare per far apparire le altre chiuse

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

TITOLO A - RAPPORTI CON IL CLIENTE

A.1 ll Terapista Occupazionale nel rapporto con la persona deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali.

A.2 Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della Professione sono condizioni essenziali per l’assunzione della responsabilità dei processi riabilitativi di competenza del Terapista Occupazionale.

A.3 Il Terapista Occupazionale riconosce la salute nell’accezione più ampia del termine, come condizione di benessere fisico e psichico dell’individuo, e interesse della collettività. Il Terapista occupazionale si impegna a tutelare il benessere biopsicofisico, nell’ambito delle proprie competenze professionali e delle proprie conoscenze tecnico-scientifiche, con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Infine il Terapista Occupazionale promuove, attraverso l’educazione, e/o la rieducazione, stili di vita sani, che consentano di mantenere il massimo livello di autonomia funzionale possibile.

TITOLO B - RESPONSABILITA’ VERSO IL CLIENTE

B.1 Il Terapista Occupazionale ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta, con la stessa, i bisogni.

B.2 Il Terapista Occupazionale, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte riabilitative, garantisce le informazioni relative al piano di trattamento ed adegua il livello di comunicazione alla capacità di comprensione del cliente. Si adopera, nel rispetto dei vincoli giuridici, affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche.

B.3 Il Terapista Occupazionale esplica il livello d’assistenza garantito, consente alla persona di condividere le finalità del percorso riabilitativo e di aderire al medesimo mediante un atto di consenso.

B.4 Tra gli obiettivi fondamentali del Terapista Occupazionale vi sono: fornire utili informazioni ai cittadini per rendere più agevole il contatto con la rete dei servizi sanitari e snellire le procedure di accesso alla prestazione di cui hanno bisogno e diritto.

B.5 Il Terapista Occupazionale, rispettando le indicazioni espresse dal cliente, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano riabilitativo.

B.6 Il Terapista Occupazionale assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente al trattamento riabilitativo.

B.7 Il Terapista Occupazionale promuove in ogni contesto terapeutico/riabilitativo le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica del cliente e dei familiari.

B.8 Il Terapista Occupazionale che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l’autorità competente.

B.9 Il Terapista Occupazionale è impegnato a fornire la miglior qualità della prestazione a tutti i clienti senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, nazionalità, religione, condizione economica, cultura, livello sociale e tipo di disabilità.

TITOLO C - COMPETENZE E PRINCIPI DELLA PROFESSIONE

C.1 La Terapia Occupazionale viene eseguita, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, da Terapisti Occupazionali in possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione. Il Terapista Occupazionale deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo impegni che non sia in grado di soddisfare.

C.2 Il Terapista Occupazionale deve effettuare la valutazione necessaria per definire il programma riabilitativo con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per una adeguata valutazione, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.

C.3 La valutazione ai fini di programmi di intervento specifici di Terapia Occupazionale è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del Terapista Occupazionale.

C.4 La condivisione con il cliente del programma riabilitativo deve fornirgli, in termini comprensibili e documentati, tutte le informazioni per consentirgli di verificare, per quanto possibile, la corretta esecuzione del trattamento.

C.5 Il Terapista Occupazionale, al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico/tecnico/professionale, può rifiutare la propria opera.

C.6 La prestazione professionale può essere imposta dall’autorità sanitaria di riferimento e il Terapista Occupazionale può esimersi solo se il comportamento richiesto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona.

C.7 In nessun caso il Terapista Occupazionale dovrà accedere a richieste del cliente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci attività riabilitative disponibili.

C.8 Il Terapista Occupazionale deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

C.9 La documentata volontà della persona presa in carico di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.

C.10 L’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal cliente, fatto salvo quando ricorre un grave pericolo di salute o la vita di altri.

C.11 Il Terapista Occupazionale non deve intraprendere le attività di competenza senza l’acquisizione del consenso informato del cliente.

C.12 Il consenso deve essere acquisito in forma scritta nei casi previsti dalla legge (Legge 28/03/2001, n. 145).

C.13 Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. (Legge 28/03/2001, n. 145)

C.14 Il Terapista Occupazionale ha il dovere di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante.

TITOLO D - INDIPENDENZA E DIGNITA’ DELLA PROFESSIONE

D.1 Dovere del Terapista Occupazionale è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

D.2 Il Terapista Occupazionale nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

D.3 Il Terapista Occupazionale deve denunciare agli organismi dell’A.I.T.O. ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

D.4 In nessun caso il Terapista Occupazionale deve abusare del suo status professionale. D.5 Il Terapista Occupazionale che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

TITOLO E - SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

E.1 Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere conformi alle regole della deontologia professionale.

E.2 Il Terapista Occupazionale non deve partecipare o collaborare con imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale. Il Terapista Occupazionale non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività, nè forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative.

E.3 Nell’interesse della persona il Terapista Occupazionale deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali.

E.4 L’esercizio professionale del Terapista Occupazionale si fonda su conoscenze validate, ovvero sulle migliori evidenze possibili (E.B.O.T.) così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci.

E.5 Il Terapista Occupazionale partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare la Terapia Occupazionale.

TITOLO F - RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O LIBERO PROFESSIONALE

F.1 Il Terapista Occupazionale lavora in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private: ospedali, cliniche, centri di riabilitazione, case di cura o istituzioni per malattie croniche, nelle residenze sanitarie assistenziali, a domicilio, nelle scuole, nelle prigioni e nei luoghi di lavoro, in regime di dipendenza e/o libero professionale.

F.2 Il Terapista Occupazionale che presta la propria opera a rapporto d’impiego o di convenzione, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto, oltre agli obblighi connessi al rapporto contrattuale, alla potestà del codice deontologico.

F.3 Il Terapista Occupazionale assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento e alla consulenza di esperti. Riconosce che l’approccio multidisciplinare è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze, ed abilità, a disposizione della comunità professionale.

F.4 Il Terapista Occupazionale riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto e il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possano costituire rischio per la persona.

F.5 Il Terapista Occupazionale partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva sperimentazione e ricerca, cura la diffusione dei risultati nel rispetto delle implicazioni etiche; utilizza tecniche e metodologie di provata efficacia e basate sul ragionamento clinico, ricordando sempre che la peculiarità del proprio intervento si fonda sulla rilevanza della performance occupazionale rispetto al livello di partecipazione e qualità di vita della persona.

F.6 Il Terapista Occupazionale deve assolvere all’obbligo della formazione continua, nell’ambito di quanto disposto in materia dalle norme legislative e regolamentari, dando precedenza a quanto disposto dall’A.I.T.O. al fine di adeguare le sue conoscenze e competenze al progresso culturale e clinico scientifico.

F.7 Dalla mancata partecipazione alla formazione continua discendono responsabilità deontologiche e legali nei confronti dell’Associazione e del cliente.

F.8 L’agire professionale deve essere espressione d’integrità personale, lealtà, affidabilità e apertura mentale, non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali.

F.9 Il Terapista Occupazionale può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente e al Codice Deontologico.

F.10 E’ vietato al Terapista Occupazionale di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione.

F.11 Il Terapista Occupazionale, a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione, è obbligato a farne comunicazione agli organismi dell’A.I.T.O. e denuncia alle autorità competenti.

F.12 Il Terapista Occupazionale, che venga a conoscenza di prestazioni di Terapia Occupazionale effettuate da persone prive del titolo abilitante alla professione, è obbligato a farne comunicazione agli organismi dell’A.I.T.O. e denuncia alle autorità competenti.

F.13 Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie non provate scientificamente o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione Clinico-Scientifica.

G. SEGRETO PROFESSIONALE

G.1 Il Terapista Occupazionale deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato e che può conoscere in ragione della sua professione. Il Terapista Occupazionale deve conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.

G.2 Il Terapista Occupazionale rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che la persona presa in carico ripone in lui; solamente con il consenso esplicito del cliente possono essere utilizzati dettagli personali.

G.3 La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.

G.4 Il Terapista Occupazionale deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone, anche se affidata a codici o sistemi informatici.

H. RAPPORTI TRA COLLEGHI E CON ALTRE PROFESSIONI

H.1 I Terapisti Occupazionali collaborano tra loro e con operatori di altre professioni, di cui riconoscono e rispettano lo specifico ruolo all’interno dei processi assistenziali/ riabilitativi, in particolare all’interno del lavoro di équipe.

H.2 Il Terapista Occupazionale tutela la dignità della propria professione, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di prevenzione, cura e di riabilitazione della persona.

H.3 Il Terapista Occupazionale ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica all’interno della professione, nel rapporto con gli utenti e le loro associazioni, ed in tutti i processi di accreditamento, anche ai fini dello sviluppo professionale.

H.4 Il Terapista Occupazionale tutela la dignità della propria professione anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.

H.5 Il Terapista Occupazionale è tenuto a segnalare agli organi competenti ogni abuso che possa creare danno alla salute della persona, attuato dai colleghi.

I. RAPPORTI CON I SOCIAL

I.1 Riservatezza dati utente. Il Terapista Occupazionale deve evitare di dare a terzi la proprie credenziali di accesso a social network e sito internet associativo.

I.2 Al Terapista Occupazionale è severamente vietato, nelle pagine social proprietà A.I.T.O., inviare messaggi con insulti, minacce e/o contenuti offensivi, che incitano al razzismo, all’intolleranza, all’odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo di ogni fede e/o credenza politica; messaggi che incitano alla propaganda politica di qualunque partito, che contengano materiale pornografico; messaggi che includano informazioni ingannevoli o che istighino ad attività illegali.

I.3 Il Terapista Occupazionale deve essere cortese nelle risposte, in quanto a volte è molto difficile capire il tono in cui si sta parlando e si rischia di fraintendere il messaggio altrui.

I.4 L’amministratore degli account A.I.T.O. potrà controllare i contenuti inseriti e sarà libero di cancellarli nel caso non vengano rispettati i punti precedenti.

L. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

L.1 Il Terapista Occupazionale s’impegna, per quanto possibile, nella promozione in modo etico della sua professione verso il pubblico, le altre organizzazioni professionali, le istituzioni politiche e governative a livello territoriale regionale, nazionale ed internazionale.

L.2 Il Terapista Occupazionale, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi, provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.

L.3 Il Terapista Occupazionale riferisce a persona competente, e all’autorità professionale, qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’esito del processo riabilitativo o la sua qualità, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.

L.4 Il Terapista Occupazionale ha il diritto/dovere di segnalare agli organismi dell’A.I.T.O. tutte le situazioni in cui si registrano circostanze o persistono condizioni che limitano l’esercizio professionale.

M. PUBBLICITA’ IN MATERIA SANITARIA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

M.1 Il Terapista Occupazionale è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.

M.2 Il Terapista occupazionale deve evitare che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del proprio nome o quello di altri colleghi.

M.3 L’informazione sanitaria resa dal Terapista Occupazionale non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale.

M.4 Per consentire al cliente una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili.

M.5 Il Terapista Occupazionale che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.

NORME FINALI

Il rapporto tra i Terapisti Occupazionali deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti in tutti gli ambiti e condizioni in cui opera il Terapista Occupazionale.

La loro inosservanza è punibile con le sanzioni e le procedure previste dalla Legge e come da delibere o regolamento del Consiglio Direttivo dell’A.I.T.O. L’Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali si rende garante, nei confronti della persona e della collettività, del titolo di studio dei singoli Terapisti Occupazionali.

Questo codice tiene conto delle linee elaborate dalla WFOT e dal COTEC ed è un aggiornamento del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nell’Assemblea dell’ 8 Marzo 2008.

Il presente Codice Deontologico è stato approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delega dell’assemblea nazionale dei soci tenutasi il 21 marzo 2015, dopo una capillare consultazione della categoria.

Giuramento del Terapista Occupazionale

Per i privilegi e i diritti che porta questa professione, cosciente dell’importanza e della solennità dell’atto che sto per compiere e dell’impegno che sto per assumere, presa consapevolezza delle conoscenze che ho acquisito durante il mio percorso di studi, mi impegno:

  • A mantenere la professionalità, a tenere in considerazione i bisogni occupazionali dei miei assistiti e dei componenti della comunità e a servirli nei pensieri e nelle azioni;
  • A fornire servizi di Terapia Occupazionale che dimostrino l’eccellenza dell’assistenza a tutti i livelli;
  • A curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e a promuovere l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nel mio campo;
  • Ad agire sempre in maniera coerente con la filosofia di base e con i valori della professione;
  • A sostenere il codice etico e deontologico della Terapia Occupazionale, a rispettare chi ha bisogno di cure anche di fronte a rischi personali, e a difenderla dignità di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro condizione;
  • Ad osservare il segreto professionale e a tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che intuisco nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;
  • A rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
  • Ad essere da esempio e a promuovere e favorire la crescita della mia professione in me stesso e negli altri. In linea con gli alti valori etici e morali della società di cui faccio parte, cercherò di essere aperto a tutto ciò che quelli intorno a me hanno da insegnarmi e mi impegnerò allo studio e alla permanente ricerca della verità.

Contatti

AITO Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali
Rappresentativa dei Terapisti Occupazionali ai sensi del D.M. 26 aprile 2012 (G.U. n. 222 del 22/9/2012)
Decreto Direttoriale 30 luglio 2013 (G.U. Serie Generale, n.187 del 10/08/2013)
Sede legale e recapito postale: Via Angelo Emo144, 00136 Roma
E-mail/sito web: ufficiopresidenza@aito.it / www.aito.it

Codice Deontologico Terapista Occupazionale ( T-OCCUP ) 2021

Skip to content